Questione sicuramente di grande importanza è quella relativa al mantenimento del coniuge in caso di separazione.
Nella separazione personale l’obbligo di assistenza materiale trova attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi in costanza di convivenza matrimoniale. Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell’altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all’altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (con riferimento ad un notissimo personaggio pubblico la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, in favore della moglie, che pure gode di una ottima posizione economica complessiva, un assegno di mantenimento pari a euro due milioni mensili, tenuto conto della ben superiore posizione del marito, definito uno degli uomini più ricchi al mondo, il quale oltretutto aveva ammesso di averle assicurato un tenore di vita «assolutamente al di fuori di ogni norma» e di disporre di un patrimonio «ultracapiente», senza che tale determinazione comportasse la realizzazione di uno scopo eccessivamente consumistico, o comunque fosse destinata alla capitalizzazione o al risparmio, tenuto anche conto della durata del matrimonio e del contributo da lei apportato alla vita familiare) (Cass. civ. Sez. I, 16-05-2017, n. 12196).
Come anche di recente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in caso di separazione, i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la separazione dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, (Cass. n. 12196 del 16/05/2017, rv. 644070 – 01). ( Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 04-12-2017, n. 28938) .
La dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l’assegno e l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell’attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un’attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d’età e di salute (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 30-10-2017, n. 25781).