Le situazioni che possono venirsi a creare a seguito di una separazione o di un divorzio possono essere le più varie.
Questa volta ho deciso di di affrontare questa domanda:
cosa succede se la casa familiare assegnata in sede di separazione o divorzio alla madre ed ai figli venga trasferita ad un’altra persona per morte del coniuge ( in caso di separazione) e dell’ex coniuge ( in caso di divorzio) ? La madre ed i figli possono continuare ad abitarla o se ne devono andare ?
Per rispondere occorre subito precisare che l’assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto al perseguimento del prioritario interesse dei figli, che costituisce il presupposto inderogabile dell’assegnazione.
Qualora, dunque, la proprietà dell’immobile oggetto del provvedimento di assegnazione sia stata trasferita ad un terzo, quest’ultimo è in ogni caso tenuto a rispettare il diritto di godimento del coniuge assegnatario quale “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”, ed è escluso ovviamente qualsiasi obbligo di pagamento da parte della madre e dei figli per tale godimento. Conseguentemente, come anche recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, 29-01-2018, n. 2106) non è possibile ritenere che il diritto di assegnazione della casa familiare si sia estinto per il solo effetto della morte del coniuge ( in caso di separazione) e dell’ex coniuge ( in caso di divorzio) dell’affidatario della prole trattandosi di un diritto personale di godimento “sui generis” che, proprio in virtù di quel vincolo di destinazione di cui dicevamo poco fa, si estingue solo per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione, vale a dire la presenza di prole minorenne o di prole maggiorenne economicamente ancora non indipendente ovvero, come previsto dall’art. 337-sexies c.c., nel caso di passaggio a nuove nozze oppure di convivenza more uxorio o di non utilizzo dell’immobile da parte del coniuge beneficiario.
La madre ed i figli possono stare quindi tranquilli, il loro diritto sarà tutelato.